14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 15102 del 27 marzo 2017
Testo massima n. 1
È valida la notifica eseguita presso il domicilio eletto dall’imputato detenuto e non presso il luogo di detenzione, atteso che anche l’imputato detenuto ha facoltà di dichiarare o eleggere domicilio ai sensi dell’art. 161, comma primo, cod. proc. pen. [ In motivazione la S.C. ha, altresì, precisato che l’elezione di domicilio, avendo natura di dichiarazione di volontà a carattere negozial-processuale – necessitante, ai fini della sua validità, del rispetto di determinate formalità – può essere superata, solo in forza di un atto formale di revoca e non in ragione di elementi fattuali ].
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