14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 32057 del 4 luglio 2017
Posted at 15:20h
in Massimario
Testo massima n. 1
Spetta in via esclusiva all’imputato alloglotta, e non al suo difensore, la legittimazione a rilevare la violazione dell’obbligo di traduzione della sentenza, previsto dall’art. 143 cod. proc. pen. al fine di consentire a detto imputato, che non comprenda la lingua italiana, l’esercizio di un autonomo potere di impugnazione ex art. 571 dello stesso codice.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]