Cass. civ. n. 4816 del 23 febbraio 2024

Testo massima n. 1


PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISTANZE LEGALI - APERTURA (PER L') - VEDUTE DIRETTE Apertura di veduta su cortile in proprietà altrui - Distanze ex art. 905 c.c. - Rispetto - Necessità - Fondamento.


L'apertura di una veduta da una parete di proprietà individuale verso il cortile di proprietà esclusiva di un edificio limitrofo (appartenente ad un diverso proprietario) è soggetta alle prescrizioni contenute nell'art. 905 c.c., finendo altrimenti per imporre una servitù di fatto a carico dell'immobile altrui, dato che il diritto di veduta comporta una permanente minorazione della utilizzabilità del bene che ne è gravato da parte di chiunque ne sia o ne divenga proprietario, con attribuzione alla proprietà vicina di un corrispondente vantaggio che a questa finisce per inerire come "qualitas", ossia con le caratteristiche di realità tali da inquadrarsi nello schema delle servitù.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 4386 del 2007

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 905
Cod. Civ. art. 907 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1102
Cod. Civ. art. 1117

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