Cass. civ. n. 4816 del 23 febbraio 2024
Testo massima n. 1
PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISTANZE LEGALI - APERTURA (PER L') - VEDUTE DIRETTE Apertura di veduta su cortile in proprietà altrui - Distanze ex art. 905 c.c. - Rispetto - Necessità - Fondamento.
L'apertura di una veduta da una parete di proprietà individuale verso il cortile di proprietà esclusiva di un edificio limitrofo (appartenente ad un diverso proprietario) è soggetta alle prescrizioni contenute nell'art. 905 c.c., finendo altrimenti per imporre una servitù di fatto a carico dell'immobile altrui, dato che il diritto di veduta comporta una permanente minorazione della utilizzabilità del bene che ne è gravato da parte di chiunque ne sia o ne divenga proprietario, con attribuzione alla proprietà vicina di un corrispondente vantaggio che a questa finisce per inerire come "qualitas", ossia con le caratteristiche di realità tali da inquadrarsi nello schema delle servitù.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 907 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1102
Cod. Civ. art. 1117