14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 3033 del 23 gennaio 2018
Testo massima n. 1
In tema di ricusazione, il carattere indebito della manifestazione del convincimento del giudice sui fatti oggetto dell’imputazione, di cui all’art. 37, comma 1, lett. b ], cod. proc. pen., richiede che l’esternazione venga espressa senza alcuna necessità funzionale e al di fuori di ogni collegamento con l’esercizio delle funzioni esercitate nella specifica fase procedimentale e va escluso nel caso di esternazione incidentale ed occasionale fatta in diverso procedimento, su particolari aspetti della vicenda sottoposta al giudizio. [ Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima l’esclusione della causa di ricusazione eccepita nel caso in cui lo stesso giudice per le indagini peliminari, chiamato a decidere della misura interdittiva nei confronti dell’ente, nell’ambito del medesimo procedimento, aveva espresso considerazioni sul contesto organizzativo e decisionale della società in un precedente provvedimento cautelare nei confronti dell’indagato, persona fisica e socio dell’ente ].
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