14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 11982 del 15 marzo 2018
Testo massima n. 1
Non sussistono i presupposti per la ricusazione del giudice, ex art. 37, comma 1, lett. a ] cod. proc. pen., qualora il giudice dell’udienza preliminare, investito di un procedimento per il delitto di cui all’art. 416-bis nei confronti dell’imputato ricusante,abbia in precedenza, nel corso di altro procedimento relativo a differenti soggetti, convalidato decreti di intercettazione afferenti ad uno stesso contesto criminale mafioso e basati su identici elementi di prova, senza esprimere valutazioni di merito in ordine alle responsabilità dello stesso ricusante.
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