14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 11673 del 12 maggio 2008
Posted at 16:25h
in Massimario
Testo massima n. 1
Gli interessi anatocistici vanno riconosciuti anche in relazione alle prestazioni previdenziali, nei limiti consentiti dall’art. 1283 c.c., nulla disponendo l’art. 429 c.p.c. in materia di anatocismo. Ne consegue, pertanto, che solo gli interessi sulla somma capitale, al netto, quindi, della rivalutazione, producono ulteriori interessi.
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