14 Mag Cassazione civile Sez. Unite ordinanza n. 14438 del 5 giugno 2018
Testo massima n. 1
L’eccesso di potere giurisdizionale, che costituisce un aspetto dei motivi inerenti alla giurisdizione per i quali le sentenze di tutte le giurisdizioni speciali possono essere impugnate dinanzi alle Sezioni Unite della S.C., a norma dell’art. 362, comma 1, c.p.c., va inteso come esplicazione di una potestà riservata dalla legge ad un diverso organo, sia esso legislativo o amministrativo, e cioè come una usurpazione o indebita assunzione di potestà giurisdizionale, sicché non si verifica allorché la domanda di pensione di cui all’art. 42, comma 1, d.P.R. n. 1092 del 1973, a séguito di dispensa dal servizio per superamento del periodo di comporto, sia respinta in base alla ritenuta insussistenza dei relativi presupposti [ nella specie, in presenza di un’invalidità relativa alle sole specifiche mansioni oggetto del rapporto di lavoro e del rifiuto del lavoratore, riconosciuto idoneo ad espletarne altre, dell’offerta di essere adibito a mansioni diverse da parte del datore, che si era avvalso dello “ius variandi” ], integrando semmai una violazione o falsa applicazione della relativa normativa, inidonea a travalicare i limiti esterni della giurisdizione contabile.
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