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Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1707 del 3 maggio 1975

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1707 del 3 maggio 1975

Testo massima n. 1

Stante l’accessorietà dell’obbligazione di interessi rispetto all’obbligazione principale, qualora trattasi di obbligazione a prestazioni periodiche, quale quella di retribuire il lavoratore subordinato, e le singole prestazioni siano scadute nel corso del giudizio, i relativi interessi decorrono dalle singole scadenze e non dalla domanda giudiziale.

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