14 Mag Cassazione civile Sez. VI-5 ordinanza n. 1543 del 22 gennaio 2018
Posted at 17:40h
in Massimario
Testo massima n. 1
I termini ad anno si computano secondo il calendario comune [ art. 155 c.p.c. ], cioè secondo il calendario gregoriano non “ex numero sed ex numeratione dierum”, sicché, il “dies a quo” va escluso dal calcolo e la scadenza si ha all’ultimo istante del giorno, mese ed anno corrispondente a quello in cui il fatto si è verificato.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]