14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 1904 del 15 marzo 1983
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in Massimario
Testo massima n. 1
A seguito dell’accertamento in giudizio del credito originariamente illiquido, la decorrenza degli interessi [ corrispettivi ] va fissata — in linea di principio e salve ragioni diverse specificamente accertate — con riferimento alla data della domanda giudiziale, per l’effetto retroattivo della sentenza dichiarativa.
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