Cass. pen. n. 4800 del 15 gennaio 2024
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE - Ricorso per cassazione – Proposto da difensore privo di specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza – Dichiarazione di inammissibilità senza formalità di procedura ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. – Applicabilità - Ragioni.
Nel caso di ricorso per cassazione proposto, in violazione dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., da difensore privo di specifico mandato a impugnare rilasciato successivamente alla pronunzia della sentenza, è possibile dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione con procedimento "de plano" ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., posto che il contrasto tra la disposizione che prevede l'anzidetta procedura non partecipata anche per i ricorsi proposti da soggetto non legittimato e quella, egualmente contenuta in tale norma, che la esclude in caso di inosservanza delle previsioni di cui all'art. 581 cod. proc. pen. deve essere risolto accordando la prevalenza alla prima, potendosi ritenere che il riferimento a tale articolo, nella sua interezza, sia rimasto invariato per un difetto di coordinamento.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 610 com. 5
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 33 com. 1 lett. D
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1