14 Mag Cassazione civile Sez. VI-3 ordinanza n. 1919 del 25 gennaio 2017
Testo massima n. 1
Il rigetto di una opposizione agli atti esecutivi, proposta avverso un’ordinanza di estinzione della procedura esecutiva assumendone il contrasto con il tenore del titolo esecutivo, è illegittimo, ove motivato sulla base della mancata produzione del titolo stesso e della conseguente impossibilità di scrutinio della doglianza, atteso che la natura a cognizione piena del giudizio di opposizione ed il suo oggetto, diretto a valutare se un segmento del processo esecutivo si sia svolto, o meno, in modo conforme alle norme che lo regolano, comportano che il giudice abbia il potere-dovere di acquisire il fascicolo del processo esecutivo e compulsarne atti e documenti, ivi compreso il titolo che dato ad esso origine.
[adrotate group=”17″]