14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 25365 del 29 novembre 2006
Testo massima n. 1
La liquidità del credito — e cioè la determinazione del suo ammontare in una quantità definita, o la sua determinabilità mediante meri calcoli aritmetici in base ad elementi o criteri prestabiliti dal titolo o dalla legge — è una caratteristica oggettiva sulla quale non incide l’eventuale contestazione da parte del debitore, che attiene all’accertamento del credito stesso, non alla sua consistenza. Pertanto un credito [ nella specie da deposito su libretto bancario ] fornito di tale caratteristica produce interessi di pieno diritto, ai sensi dell’art. 1282 c.c., ancorché sia contestato dal debitore.
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