14 Mag Cassazione civile Sez. VI-3 ordinanza n. 6836 del 16 marzo 2017
Testo massima n. 1
Nell’espropriazione presso il terzo proprietario, costituisce condizione di procedibilità il previo esperimento, con esito positivo, di un’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. dell’alienazione del bene dal debitore al terzo; tale principio trova applicazione anche quando l’espropriazione sia promossa in forza di conversione in pignoramento, ex art. 320 c.p.p., di un sequestro conservativo penale di beni di terzi acquirenti a titolo oneroso dall’imputato, condannato con sentenza penale al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
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