14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5037 del 28 febbraio 2017
Testo massima n. 1
Nell’espropriazione presso terzo, qualora la dichiarazione da questi resa, ai sensi dell’art. 547 c.p.c., risulti, in esito al successivo giudizio di accertamento contemplato dall’art. 549 c.p.c., reticente od elusiva, sì da favorire il debitore ed arrecare pregiudizio al creditore istante, a carico di detto terzo deve ritenersi configurabile non la responsabilità processuale aggravata di cui all’art. 96 c.p.c. [ dato che egli, al momento di quella dichiarazione, non ha ancora la qualità di parte ], ma, con riguardo al dovere di collaborazione nell’interesse della giustizia che al terzo incombe quale ausiliario del giudice, la responsabilità per illecito aquiliano, a norma dell’art. 2043 c.c., in relazione alla lesione del credito altrui per il ritardo nel conseguimento del suo soddisfacimento provocato con quel comportamento doloso o colposo.
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Testo massima n. 2
In tema di espropriazione presso terzi, il terzo pignorato, nel rendere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c., deve fornire indicazioni complete e dettagliate dal punto di vista oggettivo, in modo da consentire l’identificazione dell’oggetto della prestazione dovuta al debitore esecutato, compresi il titolo ed il “quantum” del credito pignorato; invece, dal punto di vista soggettivo, è necessario e sufficiente che dichiari quali siano i rapporti intrattenuti soltanto col soggetto che nell’atto di pignoramento è indicato come debitore sottoposto ad esecuzione, atteso che l’ambito soggettivo della dichiarazione del terzo è delimitato dall’ampiezza della direzione soggettiva dell’atto di pignoramento, rivolto sia nei confronti del terzo pignorato che del debitore esecutato, in base al titolo esecutivo azionato.
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