Cass. civ. n. 24291 del 16 ottobre 2017
Testo massima n. 1
La nullità della notifica del precetto può essere sanata, ai sensi dell’art. 156, comma 3, c.p.c., dalla proposizione dell'opposizione, quale dimostrazione della intervenuta conoscenza dell'atto, solo quando è provato che tale conoscenza si è avuta in tempo utile a prevenire il pignoramento, atteso che la funzione tipica dell'atto di precetto è quella di consentire all'intimato di adempiere spontaneamente all'obbligazione portata dal titolo esecutivo, evitando l'avvio dell'esecuzione forzata contro di lui.