14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 6022 del 9 marzo 2017
Posted at 17:39h
in Massimario
Testo massima n. 1
Per l’esecuzione forzata della condanna provvisionale pronunziata dal giudice penale è sufficiente la notificazione del solo dispositivo, della quale tiene il posto anche la lettura in udienza se la parte è presente o deve considerarsi tale, non occorrendo invece attendere il deposito delle motivazioni né, tantomeno, procedere alla notificazione del provvedimento comprensivo delle ragioni della decisione.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]