14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 6890 del 19 novembre 1983
Testo massima n. 1
Il principio della immutabilità del giudice istruttore, sancito dall’art. 174 c.p.c. anche per il giudizio di appello, non si applica estensivamente agli altri componenti del collegio giudicante e ciò sia per la particolare posizione assegnata nel processo al giudice istruttore nell’ambito del processo e non riconoscibile agli altri membri del collegio, sia per il fatto che, a norma degli artt. 114 e 115 disp. att. c.p.c. [ applicabili anche al giudizio di appello ai sensi dell’art. 132 disp. att. ], la composizione del collegio giudicante, per ogni udienza di discussione, è stabilita al principio di ogni trimestre dal presidente del tribunale o della corte d’appello, sicché la sua composizione può essere sempre diversa ove la causa venga, per qualsiasi motivo richiamata sul ruolo.
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Testo massima n. 2
La comoda divisibilità di un immobile, a norma dell’art. 720 c.c., postula, sotto l’aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento non gravate, almeno di norma, da pesi, servitù e limitazioni comunque gravose, e che possono formarsi senza dovere fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi, e, sotto l’aspetto economico-funzionale, che la divisione non incida sull’originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote, rapportato proporzionalmente al valore dell’intero, tenuto conto della normale destinazione ed utilizzazione del bene.
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