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Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 5853 del 8 marzo 2017

Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 5853 del 8 marzo 2017

Testo massima n. 1

La notificazione dell’atto di appello eseguita direttamente all’Amministrazione statale – parte del rapporto di lavoro e costituita nel giudizio di primo grado tramite un proprio dipendente ex art. 417 bis c.p.c. – anziché presso l’Avvocatura dello Stato è affetta da nullità, secondo quanto espressamente previsto dall’art. 11 del r.d. n. 1611 del 1933, ed è quindi suscettibile di rinnovazione ex art. 291 c.p.c., se non sanata dalla costituzione della parte intimata.

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