14 Mag Cassazione civile Sez. VI-lav. ordinanza n. 8441 del 31 marzo 2017
Posted at 17:39h
in Massimario
Testo massima n. 1
Nel rito del lavoro, sussiste violazione dell’art. 429 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza, qualora, pur essendo stato disposto il rinvio dell’udienza, venga pronunciata sentenza senza che le parti abbiano potuto procedere alla discussione orale, in violazione del diritto di difesa e del conseguente principio del contraddittorio, che deve realizzarsi nella sua piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo.
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