14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 11417 del 10 maggio 2017
Testo massima n. 1
Nel processo del lavoro, il principio di non contestazione si applica anche ai diritti a prestazioni previdenziali, senza che rilevi il loro carattere indisponibile, dovendosi ritenere che la mancata contestazione operi in relazione alla prova dei fatti costitutivi del diritto – ancorché non necessariamente comuni alle parti in causa – e non alla disponibilità del diritto medesimo. [ Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata rilevando che l’avvenuta allegazione, nel ricorso giudiziale di primo grado, della presentazione del ricorso amministrativo, con indicazione specifica della data e dell’autorità cui era stato proposto, costituiva un fatto che l’INPS non aveva altrettanto specificamente contestato in memoria difensiva, con conseguente vincolo per il giudice di merito, tenuto a considerare la circostanza come avvenuta, senza necessità di convincersi della sua esistenza ].
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