14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 14810 del 14 giugno 2017
Testo massima n. 1
Non è riconducibile all’ipotesi di revocazione ex art. 395, n. 3 ], c.p.c. il caso di riconoscimento, nel corso di una deposizione testimoniale resa in un successivo giudizio penale, dell’autenticità della sottoscrizione apposta sulla copia fotografica di un contratto preliminare già oggetto di disconoscimento in un giudizio civile oramai definito, giacché in simile evenienza si è in presenza non già del rinvenimento di un nuovo documento decisivo preesistente alla decisione passata in giudicato, ma della successiva acquisizione, da parte di un documento [ copia fotostatica ] già presente all’interno dell’incartamento processuale, di un’efficacia probatoria in precedenza esclusa, per esserne stata espressamente disconosciuta la conformità all’originale.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]