Cass. civ. n. 23698 del 10 ottobre 2017

Testo massima n. 1


Nelle controversie in materia di lavoro e previdenza, la sospensione feriale dei termini va esclusa dal computo del termine lungo per la proposizione del ricorso per revocazione ex art. 395, n. 4 c.p.c. avverso le sentenze di legittimità, trovando applicazione anche nel giudizio di cassazione, in quanto richiamato ex art. 400 c.p.c., l’art. 3 della l. n. 742 del 1969 di cui non si ravvisano ragioni di incompatibilità con la disciplina della revocazione.

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