14 Mag Cassazione civile Sez. V sentenza n. 16171 del 28 giugno 2017
Testo massima n. 1
Alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111, comma 2, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di gravame, la Suprema Corte può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con quel motivo risulti infondata, di modo che la statuizione da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello [ determinando l’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito ], sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto.
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