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Cassazione civile Sez. III sentenza n. 8298 del 12 aprile 2011

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 8298 del 12 aprile 2011

Testo massima n. 1

In tema di esecuzione, quando sia autorizzata l’occupazione dell’immobile pignorato da parte di uno solo dei comproprietari senza il consenso degli altri, il regolamento dei rapporti tra i comproprietari resta estraneo alla procedura esecutiva; ne consegue che il pignoramento dell’immobile in comproprietà non determina l’estensione del vincolo, ai sensi dell’art. 2912 c.c.. anche sull’indennità di occupazione dovuta dal comproprietario occupante nei confronti degli altri, poiché detta indennità non può essere considerata un frutto dell’immobile pignorato, essendo, invece, un indennizzo finalizzato a perequare la posizione del comproprietario escluso dal godimento del bene stesso.

Testo massima n. 2

Quando la sentenza o il provvedimento di condanna hanno acquistato efficacia esecutiva, il credito, nella somma globale liquidata dal giudice con riferimento alla data in cui il provvedimento è pronunciato, divenuto esigibile, produce interessi di per sé sino al momento in cui non è estinto, sicché non c’è bisogno che il giudice pronunci un’apposita condanna al pagamento di tali interessi, coperti dall’efficacia esecutiva del titolo.

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