14 Mag Cassazione civile Sez. VI-3 ordinanza n. 13093 del 24 maggio 2017
Testo massima n. 1
In tema di giudizio di cassazione, dopo la riforma recata dal d.l. n. 168 del 2016 [ conv., con modif., dalla l. n. 197 del 2016 ], in caso di inammissibilità del controricorso perchè tardivo, deve comunque ritenersi consentito il deposito della memoria ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c., risultando ora l’unica altra attività difensiva permessa nel procedimento a struttura camerale e, quindi, equiparata o sostitutiva della partecipazione alla pubblica udienza, che è sempre stata, invece, pacificamente ammessa pur in presenza di ricorso inammissibile.
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