14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 2893 del 19 marzo 1991
Testo massima n. 1
L’applicabilità del principio nominalistico stabilito dall’art. 1277, primo comma, c.c. [ secondo cui i debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale ] ad una componente [ espressa in moneta estera ] della base di calcolo dell’indennità di anzianità e del trattamento di fine rapporto non può ritenersi esclusa dal disposto del primo comma dell’art. 1281 dello stesso codice [ il quale stabilisce che le norme precedenti — compresa, quindi, quella di cui al citato art. 1277, primo comma — si osservano in quanto non contrastano con i principi derivanti da leggi speciali ], non avendo la disciplina dei detti istituti [ artt. 2120 e 2121 c.c. e L. n. 297 del 1982 ] carattere speciale.
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