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Cassazione civile Sez. III sentenza n. 19498 del 4 agosto 2017

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 19498 del 4 agosto 2017

Testo massima n. 1

Il motivo di ricorso per cassazione con il quale venga denunciato, per la prima volta, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, è inammissibile qualora sul punto si sia formato il giudicato esplicito o implicito, ricorrendo quest’ultimo tutte le volte che la causa sia stata decisa nel merito [ escluse le sole decisioni che non implichino l’affermazione della giurisdizione ] e le parti abbiano prestato acquiescenza, non contestando la sentenza sotto tale profilo.

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