14 Mag Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 22669 del 27 settembre 2017
Testo massima n. 1
Proposta in primo grado domanda di risoluzione di diritto di un contratto, ex art. 1456 c.c., non soggiace al divieto di “nova” in appello, ai sensi dell’art. 345, commi 1 e 2, c.p.c., il motivo di gravame con il quale l’appellante, originariamente difesosi invocando il rigetto della domanda sulla base della scarsa importanza del proprio inadempimento, deduca l’inefficacia, per la loro genericità, delle clausole risolutive espresse azionate in prime cure, in quanto tale deduzione, equivalendo alla contestazione della sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie giuridica oggetto della causa [ avvenuta o meno risoluzione “di diritto” del contratto ], rientra fra le mere difese, non soggette al suddetto divieto.
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