14 Mag Cassazione civile Sez. VI-5 ordinanza n. 9773 del 18 aprile 2017
Testo massima n. 1
In presenza di cause scindibili, la sentenza di primo grado, pur essendo unica, ha, in realtà, deciso su distinti rapporti giuridici, sicché, laddove l’impugnazione sia stata proposta soltanto da [ o nei confronti di ] una o alcune parti, il giudice deve ordinare, ai sensi dell’art. 332 c.p.c., la notificazione dell’impugnazione, ai fini della “litis denuntiatio”, anche alle parti nei cui confronti l’impugnazione non è preclusa o esclusa, per consentire loro di proporre eventualmente appello incidentale, mentre l’omessa esecuzione della notificazione ordinata dal giudice determina soltanto la sospensione del processo fino a che non siano scaduti i termini, previsti dagli artt. 325 e 327 c.p.c., per i soggetti che non l’abbiano ricevuta.
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