14 Mag Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 25822 del 31 ottobre 2017
Posted at 17:38h
in Massimario
Testo massima n. 1
La chiamata in garanzia determina un litisconsorzio necessario processuale tra il terzo chiamato e le parti originarie, con conseguente inscindibilità delle cause ex art. 331 c.p.c., sicché l’attore che impugna la sentenza a sé sfavorevole è tenuto ad evocare nel giudizio di appello oltre che il responsabile anche il garante.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]