14 Mag Cassazione civile Sez. VI-lav. ordinanza n. 13825 del 31 maggio 2017
Posted at 17:38h
in Massimario
Testo massima n. 1
La notificazione della sentenza eseguita direttamente presso l’amministrazione statale parte in causa, invece che presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato del luogo in cui ha sede l’autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza stessa, non è idonea a far decorrere il termine breve di cui all’art. 325 c.p.c. per proporre impugnazione.
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