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Cassazione civile Sez. VI-lav. ordinanza n. 13825 del 31 maggio 2017

Cassazione civile Sez. VI-lav. ordinanza n. 13825 del 31 maggio 2017

Testo massima n. 1

La notificazione della sentenza eseguita direttamente presso l’amministrazione statale parte in causa, invece che presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato del luogo in cui ha sede l’autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza stessa, non è idonea a far decorrere il termine breve di cui all’art. 325 c.p.c. per proporre impugnazione.

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