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Cassazione civile Sez. VI-3 ordinanza n. 4374 del 21 febbraio 2017

Cassazione civile Sez. VI-3 ordinanza n. 4374 del 21 febbraio 2017

Testo massima n. 1

La notificazione della sentenza eseguita alla controparte personalmente anziché al procuratore costituito giusta gli artt. 170, comma 1, e 285, c.p.c., è inidonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione sia nei confronti del notificante che del destinatario, salvo che si tratti di parte non costituita in giudizio secondo quanto risultante dalla stessa sentenza notificata o impugnata e, in quest’ultima ipotesi, anche ove si intenda contestare, in sede di gravame, la qualificazione della parte come costituita.

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