Cass. civ. n. 9691 del 24 luglio 2000

Testo massima n. 1


L'obbligo di pagare una somma di danaro da determinarsi in base ad un criterio preventivamente stabilito dà luogo ad un debito pecuniario, tale essendo non solo ogni debito in cui l'assetto originario della prestazione consiste in una somma di danaro già quantificata, ma anche quello in cui l'oggetto della obbligazione sia una somma determinabile in base a criteri di computo precostituiti sin dal momento della nascita dell'obbligazione stessa. Infatti, in entrambi i casi il pagamento della somma di danaro secondo il suo valore nominale estingue l'obbligazione, secondo il disposto dell'art. 1277 c.c.