14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 21625 del 19 settembre 2017
Testo massima n. 1
Ai fini della decorrenza del termine breve per proporre impugnazione, la notificazione della sentenza, cui si riferisce l’art. 326 c.p.c., non può essere sostituita da forme di conoscenza equipollenti, quali la conoscenza di fatto del provvedimento impugnato. [ Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d’appello che aveva accolto il gravame avverso ordinanza dichiarativa di estinzione del giudizio del giudice monocratico, in quanto avente natura di sentenza, ritenendo l’impugnazione tempestivo ai sensi dell’art. 327, comma 2, c.p.c. ed escludendo che la conoscenza di fatto del provvedimento da parte dell’interessato potesse equipararsi alla sua notificazione ].
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]