14 Mag Cassazione civile Sez. VI-3 ordinanza n. 21375 del 15 settembre 2017
Posted at 17:38h
in Massimario
Testo massima n. 1
La comunicazione della dichiarazione dell’evento interruttivo del giudizio, effettuata mediante posta elettronica certificata dal difensore della parte interessata dallo stesso a quello della controparte, è equivalente, ai sensi dell’art. 48, commi 1 e 2, del d.l.vo n. 82 del 2005, alla notificazione a mezzo posta ed è pertanto idonea, in mancanza di prova contraria, a dimostrare la conoscenza legale dell’evento da parte del destinatario.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]