14 Mag Cassazione civile Sez. V sentenza n. 8051 del 29 marzo 2017
Testo massima n. 1
In tema di interruzione del processo per morte della persona fisica, il ricorso per riassunzione ad opera della parte non colpita dall’evento interruttivo, notificato individualmente nei confronti dei chiamati all’eredità, è idoneo ad instaurare validamente il rapporto processuale tra notificante e destinatario della notifica se quest’ultimo rivesta la qualità di successore del “de cuius”. [ Così statuendo, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che aveva rilevato l’irregolare instaurazione del contraddittorio in sede di gravame, e rigettato l’appello, avendo gli intimati già rinunciato all’eredità al momento della proposizione dell’istanza di prosecuzione del giudizio ].
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]