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Cassazione civile Sez. VI-3 ordinanza n. 21002 del 8 settembre 2017

Cassazione civile Sez. VI-3 ordinanza n. 21002 del 8 settembre 2017

Testo massima n. 1

La morte, nel corso del giudizio, dell’unico difensore della parte costituita, ancorché avvenuta nelle more della scadenza dei termini concessi ex art. 190 c.p.c., comporta automaticamente l’interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, e preclude ogni ulteriore attività processuale, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata, sicché l’irrituale prosecuzione del giudizio, nonostante il verificarsi dell’evento interruttivo, può essere dedotta e provata in sede di legittimità.

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