14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 7477 del 23 marzo 2017
Posted at 17:38h
in Massimario
Testo massima n. 1
In tema di ricorso per cassazione, la dichiarazione di fallimento di una delle parti non integra una causa di interruzione del relativo giudizio, posto che in quest’ultimo opera il principio dell’impulso d’ufficio e non trovano, pertanto, applicazione i comuni eventi interruttivi del processo contemplati in via generale dalla legge.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]