14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 27829 del 22 novembre 2017
Testo massima n. 1
La dichiarazione di fallimento di una delle parti che si sia verificata dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni [ o di discussione ], effettuata nella prima memoria ai sensi dell’art. 190 c.p.c. non produce alcun effetto ai fini della interruzione del processo, sicchè il giudizio prosegue tra le parti originarie e la sentenza pronunciata nei confronti della parte successivamente fallita non è nulla, né inutiliter data, bensì inopponibile alla massa dei creditori, rispetto ai quali costituisce res inter alios acta.
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