14 Mag Cassazione civile Sez. VI-1 ordinanza n. 5288 del 1 marzo 2017
Posted at 17:38h
in Massimario
Testo massima n. 1
L’art. 43, comma 3, l.fall. va interpretato nel senso che, intervenuto il fallimento, l’interruzione è sottratta all’ordinario regime dettato in materia dall’art. 300 c.p.c., nel senso, cioè, che è automatica e deve essere dichiarata dal giudice non appena sia venuto a conoscenza dall’evento, ma non anche nel senso che la parte non fallita sia tenuta alla riassunzione del processo nei confronti del curatore indipendentemente dal fatto che l’interruzione sia stata, o meno, dichiarata.
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