14 Mag Cassazione civile Sez. VI-2 ordinanza n. 11328 del 9 maggio 2017
Testo massima n. 1
Alla mancata prestazione del giuramento decisorio di cui all’art. 239 c.p.c. è legittimamente assimilabile l’ipotesi in cui il deferito presti il giuramento apportando modifiche alla formula ammessa dal giudice, tali da alterarne l’originaria sostanza; la relativa valutazione rientra nell’apprezzamento di fatto del giudice di merito e, ove congruamente motivata, non è censurabile in sede di legittimità. [ Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che, con riguardo ad un giuramento deferito relativamente alla mancata soddisfazione di un credito, aveva ritenuto come ammessa la mancata estinzione dell’obbligazione, per avere il giurante reso una dichiarazione non conforme alla formula deferitagli, non avendo saputo indicare l’entità della somma asseritamente corrisposta al creditore a saldo del debito ].
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