14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1662 del 23 gennaio 2017
Testo massima n. 1
Nelle cause di competenza del tribunale in composizione collegiale, il giudice istruttore, invitate le parti a precisare le conclusioni innanzi a sé, non ha alcun obbligo di fissare un’ulteriore udienza innanzi al collegio, dinnanzi al quale, tuttavia, ciascuna parte può chiedere, previa fissazione di udienza, la discussione orale, presentando un’istanza in tal senso, una prima volta, al momento della precisazione delle conclusioni e, una seconda, direttamente al presidente del tribunale, alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]