14 Mag Cassazione civile Sez. VI-3 ordinanza n. 30545 del 20 dicembre 2017
Testo massima n. 1
Le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotta dall’attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l’eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l’allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti. [ Nella specie, relativa a giudizio di responsabilità aquiliana per lesioni conseguenti a caduta su marciapiede, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello che aveva ritenuto tardiva la contestazione, sollevata per la prima volta in detta fase dal condominio convenuto, sulla titolarità del diritto di proprietà del marciapiede teatro del sinistro ].
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]