Cass. civ. n. 18963 del 31 luglio 2017

Testo massima n. 1


La mancata indicazione, nella comparsa di costituzione e risposta, della persona fisica che ha la rappresentanza in giudizio della persona giuridica convenuta (nella specie, liquidatore di una società) non ne determina la nullità quando la qualità del soggetto che si costituisce sia specificata nell’epigrafe dell’atto e ivi sia richiamata la procura alle liti, dalla quale risulti identificata la persona fisica che l'ha rilasciata, anche quanto alla carica all'epoca ricoperta.