14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 18963 del 31 luglio 2017
Posted at 17:38h
in Massimario
Testo massima n. 1
La mancata indicazione, nella comparsa di costituzione e risposta, della persona fisica che ha la rappresentanza in giudizio della persona giuridica convenuta [ nella specie, liquidatore di una società ] non ne determina la nullità quando la qualità del soggetto che si costituisce sia specificata nell’epigrafe dell’atto e ivi sia richiamata la procura alle liti, dalla quale risulti identificata la persona fisica che l’ha rilasciata, anche quanto alla carica all’epoca ricoperta.
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