14 Mag Cassazione civile Sez. VI ordinanza n. 6664 del 15 marzo 2017
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in Massimario
Testo massima n. 1
L’incapacità di intendere e di volere della parte non è causa di sospensione del processo [ nella specie, il procedimento di opposizione alla dichiarazione dello stato di adottabilità ], con la conseguenza che, in caso di tardività dell’impugnazione, l’unico rimedio è costituito dalla richiesta di rimessione in termini ai sensi dell’art. 153, comma 2, c.p.c.
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