14 Mag Cassazione civile Sez. VI-5 ordinanza n. 6242 del 10 marzo 2017
Testo massima n. 1
La notificazione a mezzo posta [ nella specie di un accertamento tributario ], qualora l’agente postale non possa recapitare l’atto, si perfeziona, per il destinatario, trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata contenente l’avviso della tentata notifica e la comunicazione di avvenuto deposito del piego presso l’ufficio postale, sicché, ai fini della sua ritualità, è richiesta, ex art. 8 della l. n. 890 del 1982, la sola prova della spedizione della detta raccomandata [ cd. C.A.D. ] e non anche della sua avvenuta ricezione.
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