14 Mag Cassazione civile Sez. VI-5 ordinanza n. 1248 del 18 gennaio 2017
Posted at 17:38h
in Massimario
Testo massima n. 1
In tema di notificazione alle persone giuridiche ex art. 145 c.p.c., l’art. 46 c.c., ai sensi del quale, ove la sede legale sia diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede anche quest’ultima, con conseguente validità della notifica ivi eseguita invece che presso la prima, vale a condizione che sia accertata l’esistenza di detta sede effettiva, in caso di contestazione gravando sul notificante il relativo onere probatorio.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]