14 Mag Cassazione civile Sez. VI-3 ordinanza n. 14338 del 8 giugno 2017
Posted at 17:38h
in Massimario
Testo massima n. 1
L’atto introduttivo del giudizio redatto in formato elettronico e privo di firma digitale è nullo, poiché detta firma è equiparata dal d.lgs. n. 82 del 2005 alla sottoscrizione autografa, che costituisce, ai sensi dell’art. 125 c.p.c., requisito di validità dell’atto introduttivo [ anche del processo di impugnazione ] in formato analogico.
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