14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4908 del 27 febbraio 2017
Testo massima n. 1
Le dichiarazioni contenute nella comparsa di risposta, contenenti affermazioni relative a fatti sfavorevoli al proprio rappresentato e favorevoli all’altra parte, non hanno efficacia di confessione ma possono soltanto fornire elementi indiziari qualora l’atto sia sottoscritto dal difensore e non dalla parte personalmente.
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Testo massima n. 2
La parte rimasta, in tutto o in parte, soccombente, ove non proponga impugnazione della sentenza che la pregiudica [ nella specie, la pronuncia con la quale la corte d’appello ha deciso nel merito il gravame incidentale, senza affrontare la questione della sua ammissibilità ], assume un comportamento incompatibile con la volontà di far valere, nel giudizio di impugnazione, la relativa questione – anche se a carattere pregiudiziale [ che dà luogo ad un capo autonomo della sentenza e non costituisce un mero passaggio interno della decisione di merito, come si desume dall’art. 279, comma 2, nn. 2 e 4, c.p.c. ] – in tal modo prestandovi acquiescenza, con le conseguenti preclusioni sancite dagli artt. 324 e 329, comma 2, c.p.c. [ In applicazione del principio esposto, la S.C. ha dichiarato inammissibile l’eccezione, proposta solo in controricorso, di inammissibilità dell’appello incidentale, ritenendo la questione coperta dal giudicato implicito ].
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