14 Mag Cassazione civile Sez. VI-3 ordinanza n. 30744 del 21 dicembre 2017
Posted at 17:38h
in Massimario
Testo massima n. 1
L’onere di contestazione per la parte attiene alle circostanze di fatto e non anche alla loro componente valutativa, che è sottratta al principio di non contestazione, sicché non sussiste alcun onere di contestazione con riferimento alla valutazione svolta dal consulente tecnico d’ufficio.
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